E’ assodato che la legge vada rispettata in tutto e per tutto. Rientra però tra i diritti del cittadino la possibilità di fare ricorso per una multa, qualora si ritenga che sia stata ingiustamente affibiata dalle autorità competenti. L’iter mediante il quale fare ricorso è articolato, tuttavia rappresenta l’unica strada per ottenere l’annullamente della sanzione. In questa sede dunque vedremo di esaminare le modalità tramite le quali presentare regolare ricorso, che si snodano lungue due opzioni. E’ possibile infatti rivolgersi al prefetto oppure al giudice di pace.
RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, ammesso che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, nei seguenti casi:
i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
– manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora in cui è stata commessa la violazione;
– manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
– manca l’indicazione della norma violata;
– notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 (360 se la notifica deve essere recapitata all’estero) giorni dalla data dell’avvenuta infrazione.
– mancanza di un segnale;
– fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
– errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’altro luogo (producendo eventuali dichiarazioni di testimoni o indicando altre prove).
– le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
– oppure all’ufficio o al comando che ha posto in essere la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).
Il ricorso può essere recapitato personalmente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Si potranno inoltre allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, dovrà trasmetterlo entro 30 giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha posto in essere la multa, che a sua volta nei 60 giorni successivi dovrà “restituire” gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio che ha prodotto la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le predette deduzioni.
l Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, potrà adire due vie:
– se respinge il ricorso, emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha elevato la multa) un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
– se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L’ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione.
Il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha prodotto la multa.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E’ ammesso, oltre alle modalità precedentemente citate il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, purchè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto dopo 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione relativa al ricorso al prefetto.
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato per posta raccomandata, rispettando i termini precedentemente citati e allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione.
Al cospetto del giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un legale, ma, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. A seguito di questi passaggi avrà luogo un causa civile in ossequio al norme dettate in ambito civilistico. Non sarà necessario servirsi di un avvocato, anche se nella maggior parte dei casi risulta opportuno farlo.
Il giudice di pace potrà
– accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, l’entità della sanzione;
– oppure respingere il ricorso avendo accertato la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese processuali e anche la corrisposizione dell’onorario dell’avvocato della controparte. Si potrà ricorrere contro tale sentenza, ma solo in Corte di Cassazione.