[galleria id=”544″]Parcheggi a pagamento incusoditi: che fare se si trova il proprio scooter o la propria moto danneggiati?
Lo ha chiarito la legge che, con una sentenza, ha stabilito onori e oneri di coloro che affittano posti nei parcheggi a pagamento.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, ha stabilito che in caso di furto o danneggiamento dell’ auto o della moto lasciate dentro un parcheggio a pagamento incustodito è il propietario o il gestore del parcheggio a dover risarcire il centauro per gli eventuali danni subiti.
Quest’ obbligo è motivato dal fatto che, esattamente come avviene per il servizio di guardaroba nei locali pubblici, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro.
Ecco perché, secondo la sentenza del gennaio scorso, “il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della custodia a carico del concessionario“.
Spesso, la dicitura “parcheggio incustodito” sembrerebbe sottintendere ad un ignaro utente che il proprietario o il gestore di tale parcheggio non siano responsabili e/o non abbiano il dovere di risarcire eventuali danni subiti dall’ auto o dalla moto parcheggiate e poi danneggiate o rubate.
Pare che nemmeno il regolamento comunale che solleva la società responsabile del parcheggio potrà essere un elemento valido per difendere chi è tenuto al risarcimento del danno.
Il caso è stato sollevato da un cittadino milanese che, dopo aver lasciato il suo SUV in un parcheggio gestito dall’ ATM, al suo ritorno ha scoperto che la sua macchina era stata rubata.
L’ azienda milanese che gestisce il parcheggio ha addotto la giustificazione di aver affisso il cartello con la dicitura relativa al regolamento approvato dalla giunta comunale milanese con una delibera del 1993, secondo la quale colui che lascia un veicolo nel parcheggio incustodito lo fa a proprio rischio e pericolo.
La novità è che la decisione della Cassazione ha confermato quanto aveva già sostenuto la Corte d’Appello di Milano condannando l’Atm al risarcimento. La motivazione della sentenza di cui sopra rammenta quanto segue: “la limitazione di responsabilità per furto totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso dell’area di parcheggio è del tutto inefficace” per il semplice motivo che “non è necessario l’affidamento del veicolo a una persona fisica” affinché si prefiguri automaticamente la condizione di custodia del bene“.
Foto da www.pupia.tv, palins.com, www.parkingresearch.org