Sempre più diffusi i monopattini pongono un interrogativo. Dove possono essere parcheggiati? La normativa chiarisce.
Ergonomici, leggeri, pieghevoli e facilmente trasportabili. Sono i monopattini del giorno d’oggi, piuttosto lontani da quelli di un tempo, privi di batteria e rigidi. E se prima erano merce rara, ora sono tra i protagonisti principali delle nostre città , ne consegue che siano nati interrogativi che prima non esistevano.
Ad esempio dove possono essere lasciati quando non si usano? Devono per forza essere portati in casa? Se si abita in un condominio, è possibile parcheggiarli nell’atrio?
Monopattini e sosta in condominio. Qual è la verità
La risposta è che effettivamente si può lasciare il proprio mezzo di trasporto nelle aree in comune, purché siano adibite a questo servizio e non siano d’intralcio ad altri. Spesso vengono lasciati in cortile o davanti al portone d’ingresso. Eventualmente è consentito parcheggiarli lungo il viale interno all’edificio, purché non creino intralcio agli altri.
Non si può invece abbandonare il proprio dispositivo in giardino o dove in teoria non è consentito. Come detto mai, in ogni caso, può essere piazzato davanti alle porte d’ingresso o ad un box, costringendo il proprietario, piuttosto che l’inquilino a doverlo spostare. Essendo equiparabili alle comuni biciclette, che siano normali o a pedalata assistita possono sostare negli spazi preposti, nelle piazzole per moto e bici, lungo la strada dove non è presente il divieto.
Mai invece lasciarli sul marciapiede o dove blocchino la circolazione. Quindi, se non si può portarlo in casa, è bene informarsi su quali siano le postazioni in cui è consentito. Volendo si possono inserire nelle rastrelliere comunemente utilizzate per i velocipedi. E’ consentito lasciare lo strumento per la micromobilità anche sul pianerottolo e sulle scale, ma solo per uno stop&go, in quanto è vietato ingombrare zone interne un edificio proprio, a meno che non si tratti dello spazio direttamente antistante la porta della propria abitazione, come nel caso si chi a fianco allo zerbino mette il portombrelli.
In genere, come già abbiamo anticipato, in nessun caso bisogna dare luogo ad impedimenti, il che significa che anche le zone adibite a tale scopo devono essere utilizzate sempre con buon senso ed evitando atteggiamenti che sconfinano nella maleducazione, si pensi a coloro che parcheggiano l’auto malamente, esattamente a cavallo delle righe, “mangiandosi” due posti. Ribadiamo che il divieto è esteso all’androne, dove ad esempio si trova l’ascensore e la casella della posta. Nessun condomino deve essere intralciato nelle azioni quotidiane da compiere.
Il nostro è stato un discorso di massima, ma ogni amministrazione ha una sua metodologia. Non è infatti infrequente che al cambio dell’amministratore anche le regole condominiali vengano alterate. Quindi non è da escludere che vengano fissate delle regole più severe che impediscano l’uso di qualsiasi spazio comune per il parcheggio dei monopattini e che dunque ci si trovi costruttori a depositarlo in cantina, o portarlo in casa. Ripetiamo tuttavia che è nel diritto di chiunque lasciare per qualche minuto il proprio mezzo sulle scale o nell’androne, purché sempre non crei situazioni di fastidio o peggio ancora di pericolo.