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Assicurazione moto, come funziona la sospensione? Scopriamo le novità

Con la bella stagione sale la voglia nei centauri di guidare i propri bolidi tenuti in garage per troppo tempo. Scopriamo i dettagli sulla sospensioni dell’assicurazione.

In molti avranno sospeso la copertura assicurativa sulla moto in attesa dell’estate. Nel 2024 la sospensione può essere richiesta a discrezione dell’assicurato ma con alcune limitazioni. La soluzione continua ad essere valida per tutti i motociclisti che usano il proprio mezzo solo per alcuni periodi dell’anno. Lo scorso dicembre è arrivato il d.lgs. n. 184/2023 in recepimento della nuova direttiva UE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli.

Novità Assicurazione moto (Adobe) Nextmoto.it

In ambito assicurativo sono state introdotte delle nuove disposizioni, molto più vicine alle esigenze degli assicurati. I nuovi contratti prevedono maggiori diritti per i clienti, avendo esteso l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo. La nuova disposizione prevede che fanno eccezione i mezzi una velocità di progetto massima inferiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo inferiore a 25 kg e una velocità di progetto massima che non deve superare i 14 km/h, oltre ai rimorchi e ai veicoli elettrici leggeri.

A prescindere dalle caratteristiche dei mezzi, dal terreno su cui sono usati e dal fatto che siano fermi o in movimento, l’assicurazione deve essere eseguita. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Si tratta di un cambiamento epocale, ma vi sono anche alcuni vantaggi dalle nuove disposizioni. Ad esempio c’è la possibilità di richiedere, volontariamente, la sospensione dell’obbligo assicurativo qualora si prevede un mancato utilizzo per un periodo prolungato e prestabilito.

Assicurazione moto, novità sulla sospensione

Il nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 2, dispone che la deroga all’obbligo di assicurazione di un mezzo si adotta anche quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell’assicurato, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nuovo contratto assicurazione (Adobe) Nextmoto.it

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, sempre previa formale comunicazione alla compagnia di assicurazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità (per i veicoli d’epoca entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità). La sospensione deve ritenersi attiva solo quando viene registrata nell’apposita banca dati. La ripresa della copertura assicurativa avviene automaticamente al termine del periodo di sospensione.