Un motociclista non può prescindere dal rispettare il concetto di ‘sicurezza stradale‘. Il vero centauro infatti non è colui il quale scorazza incautamente sul proprio due ruote, ma chi riesce a perorare la propria passione nel rispetto delle regole. E a proposito di regole, non possono di certo essere trascurate le ultime nuove relative al codice della strada. Nello specifico, la parte relativa alle moto ha subito alcune modifiche che sicuramente meritano di essere poste in risalto. La Camera dei Deputati infatti, ha appovato il disegno di legge numero 1720, che per certi versi rivoluzionerà l’utilizzo dei due ruote.
Il disegno di legge in questione non solo prevede l’utilizzo obbligatorio del casco omologato, ma anche del necessario abbigliamento tecnico, come guanti, giubbotto, paraschiena. Andiamo dunque ad esaminare il testo della normativa.
Art. 171 – (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.